REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

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TITOLO I

PREMESSA

Articolo 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce i termini e le condizioni per lo svolgimento dei procedimenti arbitrali amministrati dal Collegio Arbitrale istituito presso la F.S.G.C.

Articolo 2

Sede, funzioni e competenza del Collegio Arbitrale

  1. Il Collegio Arbitrale ha sede nella Repubblica di San Marino, presso la sede della Federazione Sammarinese Giuoco
  2. Il Collegio Arbitrale decide tutte le controversie di natura economica insorte tra Calciatori e/o Tecnici e Società
  3. Ai fini della competenza del Collegio Arbitrale, rilevano il tesseramento e l’affiliazione nella stagione sportiva in cui è sorto il rapporto oggetto del
  4. I componenti del Collegio Arbitrale vengono scelti tra i nominativi contenuti in apposito elenco tenuto dalla F.S.G.C.
  5. Possono essere iscritti nell’elenco degli Arbitri, i soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino o, considerato il rapporto di amicizia e buon vicinato esistente tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana e l’accordo di cooperazione tecnica e sportiva in essere tra la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, tra quelli iscritti ad uno dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati Italiani. Possono, altresì, essere inseriti nell’elenco degli Arbitri i soggetti iscritti all’Ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili della Repubblica di San Marino o della Repubblica
  6. Le persone incluse nell’elenco degli Arbitri non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e/o rappresentanza avanti lo stesso

TITOLO II

LA FASE INTRODUTTIVA DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

 

Articolo 3

Domanda di Arbitrato

Il procedimento è introdotto con ricorso

  1. Il ricorso deve:
    1. essere sottoscritto dal tesserato o dalla Società, nonchè dal difensore della parte, con l’indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio e/o sede legale, codice ISS e/o codice operatore economico) e dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare alternativamente nel corso del procedimento ai fini delle comunicazioni di rito;
    2. contenere la compiuta esposizione della materia della controversia, l’allegazione della

relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;

  1. contenere l’eventuale nomina del difensore;
  1. contenere la designazione dell’Arbitro di parte, scelto tra i nominativi presenti nell’apposito elenco, con l’accettazione da parte di questo dell’incarico;
  2. essere inviato alla Segreteria federale per raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente, anche informatico. Una copia del ricorso deve essere inviata, con le stesse modalità ed a pena di nullità, alla controparte – avendo cura di allegare nel plico inviato al Collegio la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte
  1. Il Presidente del Collegio, ricevuti gli atti, ove rilevi la mancata osservanza di uno o più requisiti previsti al comma che precede alle lettere a), b) ed e), concede termine alla parte onerata fino a 5 (cinque) giorni per provvedere a sanare l’irregolarità rilevata. In difetto, il Presidente del Collegio dichiara l’inammissibilità del ricorso e tale declaratoria dovrà essere comunicata alle parti a cura della Segretaria federale.

L’inammissibilità del ricorso non impedisce la sua eventuale riproposizione, ove non siano decorsi i termini previsti dal Regolamento Disciplina.

  1. In ipotesi di mancata costituzione della controparte, la parte ricorrente dovrà depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno o altra prova equipollente, attestante l’avvenuta ricezione del ricorso da parte della medesima controparte. Il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso con provvedimento del Presidente del Collegio regolarmente costituito e verrà comunicata dalla Segretaria federale alla parte
  2. In caso di mancata designazione dell’Arbitro da parte del ricorrente nel ricorso introduttivo, la Segreteria concede un termine di 3 (tre) giorni per provvedere con atto integrativo, comunicandolo anche a parte resistente per conoscenza, decorso inutilmente il quale comunica alla medesima parte ricorrente ed alla parte resistente l’irricevibilità del
  3. Il ricorrente, a pena di decadenza, fino a 2 (due) giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria federale il differimento della prima udienza ai soli fini di dell’acquisizione della prova di ricezione di cui al comma 4. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito ai sensi del successivo 5 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

Articolo 4

Memoria di costituzione ed eventuali domande riconvenzionali della controparte

  1. Entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla ricezione del ricorso, la parte resistente dovrà trasmettere una memoria di costituzione alla Segreteria federale ed alla parte ricorrente con invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo equipollente, anche informatico, avendo cura di allegare nel plico inviato al Collegio la prova dell’avvenuta trasmissione al
  2. La memoria di costituzione dovrà:
    1. essere sottoscritta dal tesserato o dalla Società, nonchè dal difensore della parte, con l’indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio e/o sede legale, codice ISS e/ o codice operatore economico) e dell’indirizzo di posta elettronica e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento ai fini delle comunicazioni di rito;
    2. contenere la compiuta esposizione delle difese in ordine alla materia della controversia,

l’allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;

  1. contenere l’eventuale nomina del difensore;
  1. contenere la designazione dell’Arbitro di parte, scelto tra i nominativi presenti nell’apposito

elenco, con l’accettazione da parte di questo dell’incarico;

  1. contenere eventuali domande riconvenzionali, a pena di improcedibilità.
  1. Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di depositare una memoria di replica da notificare, con le modalità di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera e), entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della memoria di
  2. Ove la parte resistente non abbia provveduto alla nomina del proprio Arbitro, la Segreteria federale invita la stessa a provvedere alla nomina entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della medesima comunicazione. In caso di mancato riscontro, la nomina avviene d’ufficio da parte del Presidente del Collegio, mediante sorteggio del nome da un’urna contenente i nominativi indicati nell’apposito elenco, entro i 5 (cinque) giorni

Articolo 5

Nomina del Presidente e costituzione del Collegio

  1. La Segreteria federale, pervenuto il ricorso e verificata la regolarità dei requisiti di cui all’art. 3, attribuisce allo stesso, seguendo l’ordine cronologico di ricezione, un numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria
  2. Il Presidente del Collegio Arbitrale viene nominato dal Presidente della Federazione, entro 3 (tre) giorni dalla ricezione del
  3. La Segreteria provvede a comunicare la nomina all’Arbitro designato il quale dovrà, ove accetti l’incarico di Presidente, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina. In caso di mancata accettazione, entro i 3 (tre) giorni successivi si provvederà ad una nuova nomina, con le modalità di cui al comma
  4. I soggetti inseriti nell’elenco degli Arbitri, ove non accettino la nomina per più di 2 (due) volte nel corso della stagione sportiva, verranno automaticamente cancellati, salvo dimostrazione di eventuali problematiche regolarmente documentate e non potranno essere inseriti nuovamente per le successive 2 (due) stagioni sportive.
  5. Il Collegio si intende regolarmente costituito dal momento dalla designazione dell’Arbitro di parte

TITOLO III

LA FASE CENTRALE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

 

Articolo 6

Riunione del Collegio Arbitrale

  1. Il Presidente, costituito il Collegio Arbitrale, fissa la data della riunione per sentire le parti, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l’espletamento dell’eventuale istruttoria entro 15 (quindici) giorni dalla costituzione del Collegio
  2. Tale data è comunicata alle parti con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente, anche informatico, a cura della Segreteria, almeno 7 (sette) giorni prima della Le parti che intendano svolgere repliche, anche istruttorie e documentali, dovranno trasmetterle al Collegio ed alla controparte, dandone prova di notifica, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.
  3. Successivamente alla scadenza di cui al comma precedente, non possono essere proposte nuove eccezioni, né nuove deduzioni che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi

Articolo 7 – Istruttoria, discussione e conclusioni.

  1. Il Collegio conduce liberamente l’istruttoria disponendo, ove ritenuto necessario, l’ammissione e l’assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di periti o consulenze tecniche, secondo opportunità e/o necessità.
  2. Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti alla discussione orale oppure fissa, se ritenuta necessaria, una successiva riunione ed eventualmente autorizza le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini
  3. Il procedimento arbitrale si svolge secondo le forme dell’arbitrato libero, secondo la disciplina vigente nella Repubblica di San Marino, fatta salva la garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa delle
  4. Il procedimento arbitrale dovrà concludersi entro e non oltre 60 giorni dalla data di accettazione

del Presidente, salvo eventuali proroghe richieste da quest’ultimo alle parti.

TITOLO IV

LA FASE FINALE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

 

Articolo 8

Decisione del Collegio Arbitrale

  1. Il Collegio decide sulla base degli atti acquisiti, delle risultanze del procedimento e delle difese formulate dalle parti, in conformità alle disposizioni del presente
  2. Qualora dall’esame degli atti o dalle risultanze del procedimento emergano violazioni di disposizioni federali aventi rievanza disciplinare, il Collegio Arbitrale deve inviare senza indugio copia degli atti alla Procura della S.G.C. per i provvedimenti di competenza.

Articolo 9

Il lodo arbitrale

  1. Il lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell’Arbitro dissenziente. Le motivazioni scritte del dissenso vanno inserite in una busta chiusa e siglata dall’Arbitro dissenziente e con il timbro del Collegio e firma del
  2. Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del lodo, redatto per iscritto e sottoscritto dagli Arbitri e dal Presidente del Collegio, entro 15 (quidici) giorni dalla riunione in cui si è trattenuta la vertenza in Tale dispositivo deve essere immediatamente trasmesso alle parti, a cura della Segreteria federale ed alla F.S.G.C., nonché per conoscenza all’A.S.A.C., ove la parte in causa sia un Tecnico, o all’A.S.C. ove sia un Calciatore.
  3. La motivazione può essere depositata anche successivamente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal deposito del dispositivo.
  4. La pubblicazione del lodo avverrà attraverso Comunicato Ufficiale della S.G.C..
  5. Il lodo è definitivo, inappellabile ed ha efficacia vincolante tra le parti. Al lodo si applica la disciplina vigente nella Repubblica di San Marino ai fini del conferimento di esecutività.
  6. In caso di mancato pagamento, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale, la parte inadempiente sarà deferita, su segnalazione della parte interessata, dalla Procura Federale alla Commissione Disciplinare per l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Gratuità delle prestazioni degli Arbitri

  1. Nei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento la nomina degli Arbitri avviene a titolo Ai medesimi, sarà dovuto un rimborso forfettario delle spese, omnicomprensivo, pari ad Euro 100,00.
  2. Le somme spettati al Presidente del Collegio verrano liquidate dalla
  3. Le somme dovute agli Arbitri di parte dovranno essere versate dalle rispettive parti o dalle rispettive associazioni di categoria di appartenenza presso la Segreteria della Federazione, che provvederà a corrisponderle agli

Articolo 11

Liquidazione somme

  1. Il Collegio Arbitrale, quando decide il ricorso, liquida le spese relative all’eventuale acquisizione delle prove che si sono rese necessarie, ponendole a carico della parte soccombente. Nulla può essere liquidato dal Collegio per onorari e competenze a difensori o procuratori eventualmente nominati dalle
  2. Le somme di cui al comma precedente saranno versate alla S.G.C. che provvederà poi alla loro destinazione.

Articolo 12

Irreperibilità delle parti

In ipotesi di irreperibilità delle parti gli adempimenti di rito sono comunicati:

  1. quanto alle Società, alla S.G.C.;
  2. quanto agli Allenatori, all’A.S.A.C.;
  3. quanto ai Calciatori, all’A.S.C..

Articolo 13

Norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti a partire dal 07 Settembre 2021, data di pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale della F.S.G.C..