Il giudice sportivo di I grado conferma la bontà del lavoro degli organi di giustizia federale
Un ulteriore attestato dell’ottimo ed equilibrato lavoro svolto dagli organi di giustizia sportiva federale si rileva nelle sentenze circa due ricorsi presentati al Giudice Sportivo di I grado del CONS, avverse alla sentenza n. 1 della Commissione d’Appello Federale della Federcalcio di San Marino (pubblicata in CU n. 65 del 27 maggio 2019).
I ricorrenti hanno lamentato il mancato rispetto del termine di conclusione delle indagini, la mancata effettuazione del tentativo di conciliazione, l’intervenuta prescrizione, la decorrenza dei termini per l’emissione della decisione della Commissione Disciplinare, la sproporzione della sanzione inflitta e elementi di contraddittorietà ed illogicità della motivazione della decisione.
Il Giudice Sportivo di I grado Alberto Francini ha deliberato entrando nel merito dei motivi di ricorso, determinando come infondati – e quindi da rigettare – ognuno di essi. Esiti e riscontri particolarmente positivi per il movimento calcistico sammarinese, tutelato a dovere dal lavoro eccellente degli organi di giustizia federale che – come si legge tra l’altro nelle sentenze – hanno “applicato in maniera congrua ed equilibrata le sanzioni comminate ai ricorrenti e che per questo debbano senz’altro essere confermate”. Il giudice sportivo ritiene inoltre che “la Commissione di Disciplina e la Commissione d’Appello Federale abbiano fatto un buon uso dei poteri disciplinari ad esse attribuiti nella quantificazione ed irrogazione delle sanzioni”.
FSGC | Ufficio Stampa
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