Nuovi deferimenti alla Commissione Disciplinare
La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio comunica come la Procura Federale:
- Esaminati gli atti di indagine relativi al procedimento disciplinare n. 4/2017, avente ad oggetto la presunta alterazione della gara Folgore-San Giovanni del 09/03/2016 di Coppa Titano, della gara Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017 di Coppa Titano, finalizzata ad effettuare scommesse dall’esito sicuro, della gara Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016 di Coppa Titano, della gara Pennarossa-La Fiorita del 06/03/2016 di Campionato Sammarinese, nonché della presunta violazione del divieto di scommettere posta in essere da tesserati della FSGC,
- Valutato il materiale probatorio acquisito;
abbia deferito alla Commissione Disciplinare quattordici tesserati e sei società calcistiche sammarinesi, qui di seguito elencati:
- Il sig. GASPERONI ALAN, all’epoca dei fatti presidente della Società Polisportiva La Fiorita 1967 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato scommesse sulla gara Fiorentino-Cailungo del 30/03/2016; della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina della FSGC, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016;
- Il sig. PERROTTA FRANCESCO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società S.S. Folgore dalla stagione sportiva 2014-2015 alla stagione sportiva 2016-2017 e della Libertas nella stagione sportiva 2017-2018 per rispondere della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali;
- Il sig. MONTANARI SIMONE, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Sportiva Pennarossa nella stagione sportiva 2015-2016 e della società S.S. Folgore nella stagione sportiva 2016-2017 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Cangini Alessio sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;
- Il sig. BERARDI NICOLA, all’epoca dei fatti allenatore della S.S. Folgore dalla stagione sportiva 2015-2016 alla stagione 2016-2017 e della Società Polisportiva La Fiorita 1967 nella stagione sportiva 2017-2018 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali; della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017; e della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;
- Il sig. MUCCINI MANUEL, calciatore della S.S. Folgore dalla stagione sportiva 2015-2016 alla stagione sportiva 2017-2018 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali; e della violazione di cui all’art. 6, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa;
- Il sig. ALUIGI RICCARDO, calciatore della S.S. Folgore, per rispondere della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali;
- Il sig. GOZI GEMINO, calciatore della società Tre Penne, per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali; della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes-Dogana-La Fiorita del 30/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate per interposta persona dal sig. Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016;
- Il sig. VAGNETTI DAVIDE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per Virtus A.C. 1964 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Muratori Gabriele sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Dalibor Riccardi, Gemino Gozi e Gabriele Muratori – quest’ultimo per interposta persona – sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016;
- Il sig. RICCARDI DALIBOR, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per Virtus A.C. 1964 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, nonché sulle gare organizzate dalla FSGC Fiorentino-Cailungo del 30/03/2016 e Murata-Domagnano del 30/03/2016; della violazione dell’art. 5, comma 1 del del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate per interposta persona dal sig. Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016;
- Il sig. ARUCI ARMANDO, all’epoca dei fatti tesserato per Virtus A.C. 1964 ed attualmente non tesserato, per rispondere: della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017; e della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;
- Il sig. MURATORI GABRIELE, all’epoca dei fatti tesserato per la S.S. Folgore per rispondere: della violazione di cui all’art. 6, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro; della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse per interposta persona sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016;
- Il sig. CANGINI ALESSIO, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Polisportiva La Fiorita 1967 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina della FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Montanari Simone sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;
- Il sig. CUTTONE ALESSANDRO, calciatore tesserato nella stagione 2016-2017 fino a dicembre 2016 per la A.S. San Giovanni e da gennaio 2017 per la A.C. Juvenes/Dogana, attualmente non tesserato, per rispondere: della violazione di cui all’art. 6, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere prima della gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017 posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa, al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro; e della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;
- Il sig. CAPELLINI RENATO, presidente e legale rappresentante pro tempore della S.S. Folgore, per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;
- La società SP LA FIORITA 1967 per rispondere: della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Gasperoni Alan; e della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all’epoca dei fatti, sig. Cangini Alessio;
- La S.S. FOLGORE per rispondere: della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Capellini Renato; e della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dai propri tesserati all’epoca dei fatti, sigg.ri Perrotta Francesco, Montanari Simone, Berardi Nicola, Muccini Manuel, Aluigi Riccardo e Muratori Gabriele;
- La S.S. PENNAROSSA per rispondere della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all’epoca dei fatti, sig. Montanari Simone;
- La società TRE PENNE per rispondere della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all’epoca dei fatti, sig. Gozi Gemino;
- La società VIRTUS A.C. 1694 per rispondere della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dai propri tesserati all’epoca dei fatti, sigg.ri Vagnetti Davide, Riccardi Dalibor ed Aruci Armando;
- La società JUVENES/DOGANA per rispondere della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal suo tesserato all’epoca dei fatti, sig. Cuttone Alessandro.
FSGC | Ufficio Stampa
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